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Come gestire correttamente i rifiuti sanitari?

Con l’entrata in vigore del D.P.R n.254/2003, lo Stato italiano ha introdotto nell’ordinamento un apposito corpo normativo finalizzato a disciplinare gestione dei rifiuti sanitari e, in particolare:

  • Rifiuti sanitari non pericolosi;
  • Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
  • Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
  • Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
  • Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento (farmaci scaduti o inutilizzabili e medicinali citotossici e citostatici);
  • Rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
  • Rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l’esclusione degli assorbenti igienici.


Negli allegati I e II al D.P.R n.254/2003 sono elencate le tipologie di rifiuti rientranti nelle categorie riportate sopra.

Tale decreto non è stato abrogato dall’entrata in vigore del Codice dell’Ambiente, che precisa che le disposizioni del D.P.R. 254/2003 continuano a trovare applicazione e definisce che i rifiuti derivanti da attività sanitarie sono da considerare “rifiuti speciali”.

Luogo di produzione

I luoghi di produzione dei rifiuti sanitari sono individuabili secondo i due seguenti criteri:

1) nel caso in cui l’attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge n.833/1978 e al D.Lgs n.502/1992 sia svolta all’esterno delle stesse, si considera luogo di produzione del rifiuto le strutture medesime;

2) si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie i rifiuti sanitari prodotti presso gli ambulatori decentrati dell’azienda sanitaria di riferimento.

Deposito temporaneo

Il D.P.R 254/2003 disciplina le caratteristiche dell’imballaggio e l’attività di deposito per i rifiuti sanitari a rischio infettivo, sterilizzati e rifiuti da esumazione ed estumulazione:

Deposito temporaneo, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

Imballaggio

Prescrizioni

Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".

Gli imballaggi esterni devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.

il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;

b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;

c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile;

 

Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati

Imballaggio

Prescrizioni

I rifiuti sanitari sterilizzati assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.

Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, di deposito preliminare, di messa in riserva dei rifiuti sanitari sterilizzati, devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.

Alle operazioni di deposito temporaneo, raccolta e trasporto, messa in riserva, deposito preliminare dei rifiuti sanitari sterilizzati si applicano le disposizioni

tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi

 

Rifiuti da esumazione e da estumulazione

Imballaggio

Prescrizioni

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"

I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili

 

Smaltimento rifiuti sanitari

Il D.P.R. 254/2003 definisce inoltre le modalità di smaltimento per le categorie di rifiuti sanitari:

RIFIUTO

SMALTIMENTO

Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

Impianti di incenerimento

Rifiuti sanitari sterilizzati

Impianti di produzione di CDR o impianti di incenerimento.

Rifiuti da esumazione ed estumulazione

devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati, favorendo il recupero dei resti metallici.

Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento (farmaci scaduti o inutilizzabili e medicinali citotossici e citostatici)

Impianti di incenerimento.

Sanzioni legate al deposito temporaneo

L’art. 256, comma 6 del Codice dell’Ambiente prevede che chi effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi, con violazioni dell’art.227, comma 1, lettera b, e delle disposizioni del D.P.R 254/2003, è punito con la pena di arresto da tre mesi a un anno o con la pena dell’ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Per quantitativi inferiori a 200Lt o quantità equivalenti, la pena pecuniaria va da 2.600 a 15.500 euro.

ADR e rifiuti santiari

Al paragrafo 1.8.3.1. l’ADR prescrive che ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, comprese alcune tipologie di rifiuti pericolosi, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.

La normativa ADR prevede dei casi di esenzione dalla nomina del Consulente ADR. Pertanto, prima di stabilire l’eventuale esenzione della nomina, è necessario effettuare l’analisi tipologica di tutti i rifiuti pericolosi prodotti dall’impresa identificati non solo per codice CER ma anche tramite codice ONU secondo la classificazione ADR.

Tale classificazione è alla base della corretta gestione del rifiuto pericoloso anche per la scelta degli imballaggi, dell’etichettatura dei colli, fino alla corretta compilazione dei documenti di trasporto.

Inoltre, l’esenzione della nomina del consulente non esula il legale rappresentante dal rispetto e dall’applicazione della normativa ADR. Anzi per usufruire dell’esenzione è necessario che il legale rappresentante comunichi annualmente all’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri della Motorizzazione Civile quantità, tipologia di merce pericolosa trattata e frequenza di smaltimento.




QSA S.r.l. è in grado di supportare i propri clienti nella valutazione della corretta gestione dei rifiuti, mediante la figura specializzata del Consulente Tecnico Ambientale. Per info sul nostro servizio dedicato scrivi all’indirizzo info@qsa.it