Novità rifiuti: D.LGS. 116/2020 - D.LGS. 152/06
Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il contenuto del D.lgs. 116/2020, che apporta sostanziali modifiche al d.lgs. 152/06 in materia di rifiuti.
Il testo è anche conosciuto con il nome di “decreto rifiuti”, facente parte del pacchetto Economia Circolare, un insieme di direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852.
Le 5 principali modifiche del Decreto Rifiuti 116/2020
1. DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI
Per definizione la differenziazione dei due tipi di rifiuti consiste nella differente origine:
- rifiuti urbani tutti quei rifiuti provenienti da usi domestici o pubblici, come ad esempio i rifiuti abbandonati in strada o rifiuti prodotti da parchi e cimiteri;
- i rifiuti speciali sono quei rifiuti derivanti da attività produttive come aziende agricole, impianti industriali, artigianali e commerciali.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 116/2020 sono definiti rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti anche da utenze non domestiche.
Questo significa che con questa nuova definizione moltissimi rifiuti da speciali diventano urbani per legge.
Comunque le aziende non saranno obbligate a scegliere il gestore pubblico per la gestione dei rifiuti ma dovranno solamente dimostrare di aver avviato i rifiuti al recupero (ad un soggetto autorizzato) tramite attestazione rilasciata dal gestore di loro scelta.
2. RENTRI
Così si chiamerà il sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Il RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) era già previsto con la legge 12/2019: attualmente non si sa ancora quando entrerà in funzione.
Lo scopo di tale strumento dovrebbe essere di sostituire il registro di carico e scarico, i formulari di identificazione dei rifiuti, il MUD e garantire una trasmissione continua ed in tempi brevi di tutti i dati inerenti la gestione dei rifiuti da parte degli iscritti agli organi di vigilanza.
3. REGISTRO DI CARICO E SCARICO
Fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità (RENTRI) l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi:
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8
Viene modificato invece l'obbligo di conservazione, che passa (riducendosi) dai cinque ai tre anni.
4. TRASPORTO DEI RIFIUTI E FIR
Viene introdotta la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.
Viene modificata la tempistica per la durata di conservazione dei formulari, che si riduce (così come per il Registro c/s) da cinque a tre anni.
E’ stata introdotta, in alternativa alla classica modalità di vidimazione del formulario, la possibilità di procedere all’acquisizione dei FIR attraverso un’apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco. Qualora ovviamente i citati portali non fossero ancora operativi, si può procedere con la classica modalità di vidimazione del formulario.
Per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, viene chiarito che questi si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Viene consentito inoltre che per quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alle sede - in alternativa al FIR – venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto.
Il trasporto di rifiuti derivanti da queste attività è accompagnato sempre da un documento, FIR o DDT, e comporta l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
5. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO
Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14(ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) è stato introdotto, a partire dal 26 settembre 2020, la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell’impianto.
Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuati.
Da notare è che tale disposizione sarà applicabile fino all’entrata in funzione del sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti (RENTRI).
Il team QSA rimane a disposizioni per ulteriori chiarimenti ed eventuali domande: +39 0461 950720 oppure info@qsa.it