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Nuovo DM del mite sull'end of waste - rifiuti inerti e iso 9001:2015

Cosa definisce il nuovo decreto n. 278 sulla gestione dei rifiuti minerali

Il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato il nuovo decreto n.278 del 15 luglio 2022 che definisce le condizioni alle quali i rifiuti da demolizione e costruzione e i rifiuti di origine minerale (di cui all’art.2, comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs.152/2006) sottoposti a operazioni di recupero cessano di essere qualificati come tali ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs.152/2006 (T.U Ambiente).

End of Waste e rifiuti da costruzione e demolizione

Il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato il nuovo decreto n.278 del 15 luglio 2022 che definisce le condizioni alle quali i rifiuti da demolizione e costruzione e i rifiuti di origine minerale (di cui all’art.2, comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs.152/2006) sottoposti a operazioni di recupero cessano di essere qualificati come tali ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs.152/2006 (T.U Ambiente).

I criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto?

I criteri stabiliti dal decreto secondo i quali un rifiuto da costruzione e demolizione, nonché un rifiuto di origine minerale (di cui all’art.2, comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs.152/2006), cessa di essere qualificato rifiuto e è qualificato come aggregato recuperato se è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1 del decreto.

L’Allegato 2 elenca invece gli scopi specifici di utilizzabilità degli aggregati recuperati.

Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015

Il Decreto definisce inoltre che il produttore di aggregato recuperato deve implementare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 certificato da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, con la finalità di dimostrare il rispetto dei requisiti dello stesso Decreto.

Il Sistema di Gestione dovrà essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità all’Allegato 1, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio.

In caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, o registrate ai sensi del Regolamento 1221/2009, sono previste agevolazioni nella dichiarazione di conformità e detenzione dei campioni

Periodo transitorio

AL produttore di tali materiali vengono concessi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del DM per presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006 con l’indicazione della quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006

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