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Tracciabilità dei rifiuti:

Tutto quello che c'è da sapere sul Registro Elettronico RENTRI

Con l'introduzione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), il panorama della gestione dei rifiuti in Italia sta vivendo una trasformazione significativa. In virtù del Decreto 59/2023, questo sistema digitale punta a semplificare gli adempimenti normativi, migliorando la tracciabilità e garantendo maggiore efficienza per le aziende e gli enti coinvolti.

In questa guida analizziamo in dettaglio cosa prevede il RENTRI, chi è tenuto a iscriversi, quali sono le scadenze da rispettare e come adeguarsi ai nuovi obblighi.

Cos'è il RENTRI?

Il RENTRI è un registro elettronico che consente di monitorare i rifiuti dalla loro produzione fino al trattamento finale. La sua principale funzione è quella di garantire la tracciabilità dei rifiuti attraverso un sistema informatico che permette di registrare e seguire il processo dei rifiuti della loro produzione fino allo smaltimento o recupero.

Il RENTRI sostituisce il sistema precedente, il Sistri, con l'obiettivo di semplificare e rendere più efficiente la gestione della tracciabilità dei rifiuti. 

Il Decreto 59/2023 stabilisce i nuovi modelli di Registro di carico e scarico e del Formulario di identificazione, che saranno pienamente digitalizzati e integrati nel sistema Rentri.

Chi è obbligato a iscriversi al RENTRI?

L'iscrizione al RENTRI è obbligatoria per specifiche categorie di operatori. Ecco i principali soggetti interessati:

1. Operatori professionali:

  • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.

  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a livello professionale.

  • Enti e imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.

  • Consorzi per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

2. Produttori di rifiuti:

  • Imprese, enti o altri soggetti non rientranti in organizzazioni di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi.

  • Imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali, derivanti dal trattamento di rifiuti. Questo include fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue, nonché rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

3. Delegati:

  • Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse.

  • Gestione del servizio di raccolta.

  • Gestione del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs.152/2023.

I delegati possono adempiere, per conto dei produttori, gli obblighi di cui al titolo III del D.M. 59/2023 ovvero all'iscrizione e la trasmissione dei dati.

Quali sono le scadenze per l'iscrizione?

Le scadenze per l'iscrizione al R.E.N.T.R.I. sono state definite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Si riporta il riepilogo delle scadenze previste – Rif. DM 4 APRILE 2023 n. 59:

 

Categoria Iscrizione Tenuta registri digitali Emissione FIR digitali

Impianti di trattamento, trasporti, commercianti.

Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (con più di 50 dipendenti).

Delegati.

Dal 15/12/2024 al 13/02/2025 Dal 13/02/2025 Dal 13/02/2026

Produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti).

Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti).

Dal 15/06/2025 al 14/08/2025 Dalla data di iscrizione Dal 13/02/2026
Piccoli produttori di rifiuti pericolosi (<10 dipendenti). Dal 15/12/2024 al 15/02/2025 Dalla data di iscrizione Dal 13/02/2026

 

È importante rispettare queste tempistiche per evitare sanzioni e garantire la conformità normativa.

Nuovi modelli: FIR e registri digitali

Il Decreto 59/2023 definisce le novità per i formulari e i registri. Ecco i principali cambiamenti:

  • Definisce il nuovo modello di FIR che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori.
  • Prevede, dalla stessa data, l'obbligo di vidimazione digitale (sia per i FIR cartacei che digitali)
  • Fissa al 13 febbraio 2026 la scadenza a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il FIR in formato digitale.
  • Stabilisce, dalla stessa data, l'obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi.
  • Nel caso di FIR digitale, mette in capo al destinatario l'obbligo di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

La gestione del MUD

A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma1, e quindi a partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il FRENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge.

Sino a tale data rimane in vigore l'obbligo, per i soggetti individuati dalla legge, di trasmettere il MUD

Come QSA può aiutarti:

QSA offre supporto specializzato per aiutare le aziende ad adeguarsi ai nuovi obblighi del RENTRI. I nostri servizi includono:

  • Assistenza nella fase di prima iscrizione.
  • Formazione del personale per l'utilizzo dei nuovi FIR e registri, sia in formato cartaceo che digitale.
  • Consulenza personalizzata post-iscrizione per gestire le attività secondo le necessità specifiche.
  • Elaborazione e trasmissione del MUD.

Per maggiori informazioni e per ricevere supporto personalizzato, contattaci oggi stesso. Siamo pronti a guidare la tua azienda verso la conformità normativa.

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