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La nuova figura del Responsabile Tecnico di Gestione dei Rifiuti

Il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti è una figura indispensabile dal punto di visto normativo ed è definito all'interno del D.M. n. 120 del 3.6.2014 e si occupa della corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti nelle imprese.
Per tutte le imprese che svolgono attività rientranti nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 le imprese e gli enti devono nominare almeno un Responsabile Tecnico.

Chi è il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti?

Il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti ha il compito di assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa in maniera effettiva e continuativa.
Il ruolo di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti può essere ricoperto da una figura interna all’azienda (il legale rappresentante e/o titolare dell’azienda oppure un dipendente) oppure da un professionista esperto che offre i propri servizi di consulenza.

Quali aziende hanno l’obbligo di nominare il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti?

Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):

  • Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (categoria 1), rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) e rifiuti speciali pericolosi (categoria 5);
  • Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi (categoria 8)
  • imprese che effettuano attività di bonifica di siti (cat. 9);
  • imprese che effettuano attività di bonifica di beni contenenti amianto (cat.10);

Che cosa fa il Responsabile Tecnico Gestione dei Rifiuti?

I compiti generali del Responsabile Tecnico Gestione dei Rifiuti sono:

  • coordinamento delle attività degli addetti dell’impresa;
  • definizione delle procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;
  • vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
  • verifica della validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

Nello specifico per le varie categorie:
Per la Categoria 1 (centri di raccolta):

  • attestare e garantire formazione e addestramento del personale dei centri di raccolta;
  • verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alla normativa vigente;

Per le Categorie 1, 4, 5 (trasporto rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e transfrontalieri):

  • Redigere e sottoscrivere l’attestazione le perizie per attestare i mezzi adibiti al trasporto in relazione ai rifiuti da trasportare;
  • Controllare e verificare sul mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di trasporto;
  • definire le procedure per verificare che il codice CER del rifiuto da trasportare sia presente in autorizzazione, la rispondenza mediante esame visivo dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore. Eseguire con correttezza le operazioni di carico e scarico, garantire la sicurezza del carico durante il trasporto e la presenza di attrezzatura e documentazione che deve essere presente durante il trasporto;
  • garantire ai conducenti adeguata formazione sulle corrette procedure relative alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti e ai casi di emergenza;
  • garantire al personale la formazione sulla corretta compilazione della documentazione inerente ai rifiuti;
  • coordinare l’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o nel caso di imprevisti.

Per la Categoria 8 (intermediazione e commercio):

  • Garantire formazione agli addetti dell’impresa sulla corretta compilazione della documentazione relativa ai rifiuti;
  • verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione;

Per la Categoria 9 (bonifica siti) e 10 (bonifica beni contenenti amianto):

  • Produrre congiuntamente al legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva nella quale vengano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature, la disponibilità in capo all’impresa e stato di conservazione delle stesse;
  • verificare il mantenimento delle attrezzature.
  • redigere una relazione congiunta con il legale rappresentante qualora l’azienda dichiari la disponibilità di attrezzature che non sono presenti nell’allegato A della deliberazione n. 5 del 2001 ma che vengono impiegate per la bonifica di siti (solo per la categoria 9).

Quali sono i requisiti del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti?

I requisiti sono:

  • idoneità dei titoli di studio (secondo quanto regolamentato dal Comitato nazionale, in base alle categorie e classi d’iscrizione);
  • esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
  • verifica di idoneità (mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, successivi esami volti a garantire il necessario aggiornamento.

I nostri servizi a supporto dei fabbisogni delle aziende

QSA è in grado di supportare le aziende dal punto di vista normativo e operativo per le categorie di iscrizione all’Albo gestori ambientali 1, 4, 5 (classe F e E per rifiuti speciali non pericolosi e classe F per rifiuti speciali pericolosi).

Offriamo un'assistenza completa a 360° a tutte le aziende che hanno necessità di nominare un Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti tramite i nostri servizi calati su ogni realtà e basati sul concetto del Ciclo di Deming o ciclo di PDCA (Plan–Do–Check–Act // Pianificare-Fare-Verificare -Agire).

Offriamo anche :

  • Assistenza ed attività di consulenza al Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti nominato internamente all’azienda
  • formazione e addestramento del personale in azienda
  • redazione di valutazioni del rischio, perizie e dichiarazioni necessarie all’Azienda
  • redazione di procedure operative.

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