1. Homepage
  2. News
  3. Entrata in vigore della Legge 215/2021 che modifica il D.LGS. 81/08. L'individuazione dei preposti e loro nuovi compiti

D.Lgs. 146/2021: nuovi compiti e maggiori responsabilità per i Preposti alla sicurezza

La conversione in Legge del Decreto Legislativo 146/2021 (il cosiddetto “Decreto Fiscale”), tramite la Legge 17.12.2021 n. 215 ha apportato numerose modifiche al D.Lgs. 81/2008.
Uno degli aspetti più rilevanti è l’aumento dei compiti e delle responsabilità della figura del Preposto, che diviene ancor più coinvolto nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza con la sua azione di vigilanza e di intervento per l’interruzione delle attività lavorative qualora non siano rispettate le norme di sicurezza.

Vediamo di seguito le modifiche apportate nel D. Lgs. 81/2008 all’articolo 18 sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” e 19 sugli “Obblighi del Preposto”.

Il nuovo obbligo per il Datore di Lavoro di incaricare il Preposto

È stato inserito all’interno dell’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” il comma b-bis) che introduce il nuovo obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Pertanto, l’individuazione del Preposto è un obbligo a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente. Il testo normativo non specifica né indica le modalità con cui debba essere effettuata l’individuazione, ma è certo che questa dovrà essere formalizzata in modo da poter verificare l’effettiva conoscenza del Preposto del ruolo e dei compiti attribuitogli. E’ importante comunque precisare che nell’ambito della stesura del Documento di Valutazione del Rischio, la definizione dell’organigramma della sicurezza aziendale, già prevedeva la individuazione dei soggetti di garanzia (Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, Rappresentante dei Lavoratori, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Addetti al Primo Soccorso ed Addetti all’Antincendio).

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, le modifiche al Decreto prevedono anche la necessità che il Datore di Lavoro indichi espressamente al Datore di Lavoro Committente i nominativi del personale che svolge la funzione di preposto.

Anche qui, generalmente, nella stesura del POS, era già prevista l’individuazione dei preposti presenti in cantiere.

Sanzioni per il Datore di Lavoro o il Dirigente che non individuano il Preposto

La mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. b-bis), ovvero l’individuazione del Preposto, ma anche in relazione dell’art. 26 comma 8-bis, l’indicazione al Datore di Lavoro Committente del personale che svolge il ruolo di Preposto.

Modifiche agli obblighi dei Preposti

All’art. 19 del D. Lgs. 81/2008, tra gli obblighi del Preposto viene modificata la lett. a) del primo comma, che ora cita: “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Viene quindi assegnato al Preposto, il compito o meglio l’obbligo di intervenire qualora riscontri dei comportamenti non corretti messi in atto dai lavoratori, a fine di correggerli e dare indicazioni in merito alla sicurezza. Inoltre, qualora verifichi il non rispetto delle disposizioni impartite da parte del lavoratore o una persistenza dell’inosservanza, il Preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i propri diretti superiori, ovvero Dirigente e Datore di Lavoro.

Viene poi aggiunto il comma f-bis), che prevede “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate”.

Il Preposto, qualora rilevi condizioni di pericolo, carenze di mezzi e attrezzature, deve intervenire interrompendo temporaneamente l’attività lavorativa e informare il Datore di Lavoro e il Dirigente. L’interruzione temporanea dell’attività attribuita al Preposto è ovviamente finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa prima di riprenderla.