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DM 14 febbraio 2020: allineamento normativo codice di prevenzione incendi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 6 marzo 2020 è stato pubblicato il D.M. 14 febbraio 2020, che riguarda l’ “Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.”.
Il decreto costituisce un allineamento del Codice di prevenzione incendi, D.M. 3 agosto 2015, in relazione a tutte le recenti regole tecniche verticali pubblicate successivamente al Codice stesso.

Le nuove regole tecniche verticali del Codice di prevenzione incendi

Negli ultimi anni si è osservata un’evoluzione delle Regole Tecniche Verticali di prevenzione incendi, a partire dalla pubblicazione del D.M. 3 agosto 2015 (di seguito denominato Codice). La struttura del Codice è costituita complessivamente dalle seguenti sezioni: Generalità (Sezione G), Strategia antincendio (Sezione S), Metodi (Sezione M), Regole Tecniche Verticali (Sezione V). L’ambito di applicabilità del Codice è stato rivoluzionato con il D.M. 12 aprile 2019, e i contenuti tecnici della RTO (regola tecnica orizzontale) definitivamente aggiornati con il D.M. 18 ottobre 2019.

Con il D.M. 14 febbraio 2020 viene aggiornato invece il contenuto della Sezione V, ossia le Regole tecniche verticali (RTV).

La finalità del D.M. 14 febbraio 2020 non è quella di introdurre particolari modifiche ai contenuti, ma di “allineare” tutte le RTV che sono seguite alla pubblicazione del Codice di Prevenzione incendi, e soprattutto al recente D.M. 18 ottobre 2019.

Quindi la Sezione V di cui all’Allegato A del D.M. 14 febbraio 2020 sostituisce integralmente i corrispondenti capitoli dell’Allegato al D.M. 3 agosto 2015:

  • 4   Uffici (allegato all’ex D.M. 8/6/2016);
  • 5   Attività ricettive turistico-alberghiere (allegato all’ex D.M. 9/8/2016);
  • 6   Autorimesse (allegato all’ex D.M. 21/2/2017);
  • 7   Attività scolastiche (allegato all’ex D.M. 7/8/2017);
  • 8   Attività commerciali (allegato all’ex D.M. 23/11/2018).

L’entrata in vigore del decreto non comporta adeguamenti per le attività che risultano già progettate sulla base delle regole tecniche verticali precedenti, o che risultino alle stesse già conformi.

Si evidenzia che le cinque RTV sopra elencate sono ancora di applicazione facoltativa da parte del professionista antincendio, e saranno applicate in alternativa alle RTV tradizionali non ancora abrogate.

Questo sviluppo normativo può sembrare articolato; in realtà il legislatore ha allineato tutti gli ultimi decreti di prevenzione incendi per fornire ai tecnici che si occupano di progettazione antincendio un unico decreto coerente in tutte le sue parti, soprattutto nei riferimenti incrociati che si sono creati con la pubblicazione dei numerosi decreti successivi al Codice.

Il D.M. 14 febbraio 2020 entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 5 aprile 2020.


Per chiarimenti in merito, chiamateci al numero +39 0461 950720 oppure scriveteci a info@qsa.it