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Il registro dei controlli: criteri generali per il controllo e la manutenzione dei sistemi antincendio secondo il D.M. 1 settembre 2021

In questo articolo vogliamo evidenziare alcuni aspetti introdotti con l’entrata in vigore al 25 settembre 2022 del “Decreto Controlli”, che mette a fuoco obblighi e responsabilità del Datore di Lavoro in merito alla manutenzione e controllo di tutti gli impianti e presidi di prevenzione incendi presenti presso i luoghi di lavoro.

Le indicazioni del D.M. 1 settembre 2021 sull’antincendio

È importante fare una breve premessa sul D.M. 1 settembre 2021, pubblicato ormai da un anno in Gazzetta ufficiale, ed in vigore dal 25 settembre 2022. Il Decreto definisce – tra i vari contenuti – questi aspetti principali:

  • la tenuta di un registro dei controlli a cura del Datore di Lavoro
  • l’introduzione della figura di “tecnico manutentore qualificato”, con modalità di qualificazione (formazione, contenuti dei corsi, ottenimento della qualificazione, ecc…).

Gli aspetti legati alla qualifica, formazione e contenuti della formazione dei “tecnici manutentori qualificati” risultano prorogati di un anno per effetto del Decreto Ministeriale 15 settembre 2022: le aziende che si occupano di controlli, verifiche e manutenzione hanno quindi un ulteriore anno di tempo (fino al 25 settembre 2023) per ottenere la “qualifica” dei propri tecnici manutentori, affinchè possano essere abilitati secondo le modalità di effettuazione dei vari controlli previsti dal Decreto.

Non risultano invece prorogati gli aspetti legati alla tenuta del registro dei controlli, che ad oggi sono ufficialmente in vigore.

Il registro dei controlli peri controlli periodici degli interventi

Ma facciamo chiarezza proprio sul registro dei controlli. Con il D.M. 1 settembre 2021 viene formalmente definito il registro, come strumento a carico del Datore di Lavoro per annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti e attrezzature antincendio.

Questa NON è una novità per le attività che risultano soggette a Certificato di Prevenzione incendi. Per le aziende, infatti, in possesso di un CPI è previsto dal DPR 151/2011 (art. 6 comma 2) un “apposito registro” in cui annotare controlli, verifiche e interventi di manutenzione; la differenza sostanziale è che per il DPR 151/2011 la tenuta del registro è a cura del titolare dell’attività, ossia l’intestatario del Certificato di Prevenzione Incendi, che può essere un soggetto diverso dal Datore di Lavoro. Il mancato adempimento degli obblighi previsi dal DPR 151/2011 è soggetto a sanzioni penali per il titolare dell’attività.

Per tutti gli altri luoghi di lavoro, in assenza di Certificato di Prevenzione incendi, ma dove sono comunque presenti impianti e componenti ai fini della prevenzione incendi (per esempio estintori), il Datore di Lavoro aveva (in passato come oggi) l’onere di garantire controlli, verifiche e sorveglianza di tali componenti; basta citare il noto DM 10 marzo 1998, ora sostituito appunto dal D.M. 1 settembre 2021, oltre alle specifiche norme UNI di riferimento per i vari presidi antincendio

D.M. 10 MARZO 1998 – ALLEGATO IV PUNTO 6.1  
Tutte le misure di protezione antincendio previste […] devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.

NORMA UNI 9994 – Estintori – punto 8.3
La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro […] che deve essere sempre presente presso l’attività, tenuto a disposizione dell’autorità competente e del manutentore. L’accertamento di avvenuta manutenzione […] deve essere formalizzato nell’apposito registro.

 

È chiaro che vige da anni l’onere di dare evidenza degli avvenuti controlli, manutenzioni, verifiche, ecc…, e anche se il DM 10 marzo 1998 non definiva la “forma” in cui raccogliere tali evidenze, le norme tecniche di riferimento evidenziavano – ed evidenziano tutt’ora – la necessità di un registro.

Cosa è cambiato con il D.M. 1 settembre 2021

Si formalizza per la prima volta che è il Datore di Lavoro a dover tenere un registro dei controlli (eccezion fatta per le attività in possesso di CPI, per cui tale obbligo resta al titolare dell’attività), dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio. [rif- allegato I comma 1.1 D.M. 1 settembre 2021]

QSA Srl supporta ormai da anni le aziende nella stesura di un registro dei controlli personalizzato, per la tenuta di tutte le registrazioni di verifiche e controlli obbligatori per legge nell’ambito della prevenzione incendi. Siamo quindi a disposizione delle aziende per approfondimenti, chiarimenti per quanto riguarda la registrazione dei controlli di prevenzione incendi che le aziende effettuano direttamente o affidano ad aziende specializzate

Modifica D.M. 1 Settembre 2021