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Nuove disposizioni di prevenzione incendi

Nel primo trimestre del 2019 sono stati pubblicati due decreti che integrano e modificano lo scenario normativo di prevenzione incendi. Il primo riguarda gli edifici di civile abitazione di altezza superiore a 24 m e il secondo riguarda gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.

Le novità sulle nuove disposizioni normative per la prevenzione incendi

Il Ministero dell’Interno ha recentemente integrato alcune norme di prevenzione incendi, e le novità dei primi mesi del 2019 riguardano gli edifici di civile abitazione e gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.

Gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore a 24 metri sono attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011. Fino a pochi mesi fa erano regolamentati dal D.M. 16 maggio 1987 n. 246, Decreto che dettava i requisiti progettuali per la conformità antincendio di tali strutture. Il D.M. 25 gennaio 2019 va a modificare la vecchia normativa, integrandola con delle misure di carattere gestionale commisurate al livello di rischio incendio, e specifici requisiti antincendio con riferimento alle facciate dell’edificio.

Come per la maggior parte dei decreti di prevenzione incendi, le disposizioni non si applicano a tutte le strutture: sono infatti esclusi gli edifici di civile abitazione per i quali siano stati pianificati, o siano incorso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dai Vigili del Fuoco, ovvero che siano in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.

Le disposizioni si applicano agli edifici di nuova realizzazione e per quelli esistenti interessati alla realizzazione o rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva.

 L’altro decreto recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale è il D.M. 12 marzo 2019, che va a modificare ed integrare il Decreto 24 maggio 2002, relativamente agli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.  Il decreto introduce – per gli apparecchi di distribuzione automatici - la necessità della marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità, che attesti che il distributore è costruito coerentemente con l’analisi del rischio effettuata dal fabbricante relativamente a tutte le direttive comunitarie applicabili. Vengono inoltre specificate le caratteristiche che deve avere l’impianto in modalità self-service, e le componenti che sono necessarie per garantire la sicurezza dell’apparecchio durante l’utilizzazione.

Per impianti non presidiati è anche necessario attivare un sistema di allertamento remoto, con assistenza da parte di un operatore in possesso di attestato di idoneità tecnica e corso di formazione come addetto antincendio per il rischio di livello elevato (rif. D.M. 10 marzo 1998).

Il decreto aggiorna infine le caratteristiche della cartellonistica di sicurezza da esporre presso l’impianto.

Sempre nell’ambito della prevenzione incendi, entro il 30 giugno 2019 era previsto l’adeguamento delle strutture ricettive che non risultavano ancora conformi alle norme di prevenzione incendi per le strutture turistico-ricettive. Questo termine, previsto dal piano straordinario di adeguamento antincendio del 2012, fa slittare la scadenza al 31 dicembre 2019, ma solo per gli alberghi localizzati nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 ed individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre scorso, e per le strutture che presenteranno – entro determinate scadenze - la SCIA parziale all’Ufficio Prevenzione Incendi di competenza.

Ma le modifiche alle norme di prevenzione incendi non si fermeranno qui.

Sono infatti previste a breve cambiamenti di grande portata nel campo della prevenzione incendi: è infatti prevista l’abolizione del cosiddetto “doppio binario” in riferimento all’applicabilità del Codice di Prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015). Il 21 febbraio scorso il Comitato Scientifico per la Prevenzione Incendi del Ministero dell'Interno (Dip. Vigili del Fuoco) ha infatti approvato la bozza di decreto che determinerà l’applicazione del Codice di Prevenzione Incendi non più a livello alternativo, ma obbligatorio in assenza di specifiche regole tecniche verticali. Sarà quindi necessario applicare la normativa prestazionale del Codice a ben 42 delle 80 attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco elencate all’interno del DPR 151/2011.

Attendiamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di questa importante svolta normativa.