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Prevenzione incendi: le nuove disposizioni sulla formazione per gli addetti antincendio

L'articolo 37 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 da indicazioni circa la formazione che devono ricevere gli addetti incaricati all'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro:
"9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626."

In data 4 ottobre 2022, è entrato in vigore il D.M. 2 settembre 2022 sui "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio".

La norma sulla prevenzione degli incendi in sintesi

In sintesi:

  • Viene introdotta una nuova nomenclatura per i corsi antincendio, mantenendo la configurazione dei tre diversi gruppi (livello 1, livello 2 e livello 3), in base a quelle che sono le differenti attività e la loro classificazione di rischio incendio. Una delle principali novità è anche l'inserimento di 2 ore di pratica per il Livello 1 (ex rischio basso)
  • Aggiornamento della formazione con cadenza quinquennale
  • Il docente deve possedere specifici requisiti

Leggi qui per maggiori informazioni e per scaricare la l'informativa riassuntiva!

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?

Relativamente alla prevenzione degli incendi il datore di lavoro…

  • Nomina e formazione degli addetti antincendio che devono essere in numero congruo in relazione a turnazioni e assenze prevedibili
  • Fornisce un’adeguata informazione e formazione a tutti i lavoratori sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in caso di un incendio. Scopri anche l’offerta formativa di QSA
  • Predispone un piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi

Il Decreto

Il D.M. 2 settembre 2021, entrato in vigore il 4 ottobre 2022, definisce i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Innanzitutto il Decreto definisce contenuti, durate e modalità di erogazione dei corsi di formazione degli addetti antincendio, il riconoscimento della formazione pregressa e la frequenza dei corsi di aggiornamento, quest’ultima fino ad oggi ampiamente dibattuta e finalmente definita in modo puntuale per i vari addetti.

I livelli di rischio

Rispetto al D.M. 10 marzo 1998 rimangono i tre livelli di rischio per cui potranno essere formati gli addetti antincendio, suddivisi in:

  • Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore
  • Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore
  • Corso di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio (principale novità introdotta dal Decreto) le durate sono le seguenti, con obbligo di AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE:

  • Corso di tipo “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore
  • Corso di tipo “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore

Come individuare la classificazione del livello di rischio incendio per i luoghi di lavoro?

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio incendio dei luoghi di lavoro o di una parte di essi. Le aziende possono essere classificate in 3 diverse categorie: livello di rischio basso, medio elevato. La classificazione dipende da:

  • Tipologia di attività svolta
  • Presenza di pubblico ed affollamento
  • Fabbricato o attività soggetta a controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 (ex DM 16 febbraio 1982)