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Volontari vvf e addetti antincendio in azienda

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 18 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è obbligato a designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio i quali, per poter svolgere l’incarico, devono aver frequentato un corso di formazione regolamentato dal D.M. 10 marzo 1998 (art. 46 co. 4) che prevede rispettivamente 4, 8 o 16 ore di formazione a seconda del livello di rischio aziendale (basso – medio – elevato). 

Obblighi del datore di lavoro per la formazione degli addetti

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 18 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è obbligato a designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio i quali, per poter svolgere l’incarico, devono aver frequentato un corso di formazione regolamentato dal D.M. 10 marzo 1998 (art. 46 co. 4) che prevede rispettivamente 4, 8 o 16 ore di formazione a seconda del livello di rischio aziendale (basso – medio – elevato). E’ previsto inoltre un periodico aggiornamento. 

La prevenzione e lotta antincendio sono una tradizione nei nostri territori e molte aziende trentine e altoatesine contano, tra i propri collaboratori, lavoratori che svolgono tali attività nelle diverse sezioni dei vigili del fuoco volontari.

A questo riguardo più volte è stata posta la questione se questi volontari, formati, addestrati e periodicamente aggiornati, possano svolgere i compiti di incaricati antincendio, senza dover frequentare i corsi previsti dal DM 10 marzo 1998. Le risposte da parte dei VVF, pur orientate positivamente, sono sempre state diverse a seconda dei territori. Ora il Ministero, con le due circolari allegate fissa una regola valida per l’intero territorio nazionale con riferimento sia ai VVF volontari “attivi” che a quelli del corpo permanente “cessati” dal servizio.

Nella prima delle due circolari (volontari attivi) si afferma che è possibile il riconoscimento agli interessati dell’attestato di idoneità per attività a “rischio elevato” qualora siano in possesso di alcuni requisiti che dovranno autodichiarare di possedere (iscrizione nell’elenco dei VVF volontari, superamento corso iniziale, attività e periodi di servizio).

I Vigili del fuoco (personale permanente) “cessati” dal servizio dovranno dimostrare di aver superato il corso di formazione previsto per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli operativi.

Giova peraltro precisare, ricorda la nota, che “in capo al datore di lavoro rimane l’obbligo di informazione sulle specifiche procedure di emergenza adottate nell’attività lavorativa nonché l’obbligo di aggiornamento periodico dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, così come previsto dall’art. 37 c. 9 del D.Lgs. 81/2008”.

Per saperne di più e per scaricare il contenuto delle due circolari: