La salute e la sicurezza dei tirocinanti nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro
L’alternanza scuola – lavoro è una metodologia didattica che prevede periodici di studio alternati a periodi in ambito lavorativo, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, finalizzati all’acquisizione di competenze successivamente spendibili nel mondo del lavoro.
La realizzazione dei periodi di tirocinio curricolari pone, tra l’altro, la necessità di garantire la tutela di salute e sicurezza degli studenti che svolgono stage e/o tirocini presso aziende pubbliche o private, attraverso l’adozione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente.
La Legge 977/67, così come modificata dal D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/00, prevede che in nessun caso lo studente minorenne in esperienza di tirocinio o in alternanza scuola-lavoro acquista la qualifica giuridica di “lavoratore minore”.
Nel campo di applicazione della stessa si considera “lavoratore minore” esclusivamente il minore di diciotto anni che ha un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti, contemplando quindi tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli di apprendistato i contratti di formazione e lavoro, il lavoro a domicilio, etc., ma non i rapporti a carattere didattico che coinvolgono lo studente anche se partecipante a corsi formativi che richiedono attività applicative presso imprese terze rispetto all’istituto scolastico/formativo (principio che viene ribadito nell’interpello n. 1 del 2013 ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.).
Da ciò deriva che in occasione dei tirocini curricolari non trova applicazione la normativa di tutela dei minori.
Ciononostante l’Istituzione scolastica ed il soggetto ospitante sono chiamati a mettere in atto tutti i principi di tutela, sia oggettiva che soggettiva, finalizzati a garantire una condizione di completa salvaguardia, assicurandosi che lo studente in tirocinio non sia adibito a mansioni e ai processi lavorativi indicati nell’Allegato I della Legge 977/67, a meno che non sia espressa specifica deroga, concedibile “solo per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa e sotto la supervisione di un soggetto formatore”.
La Deliberazione della Giunta Provinciale di data 26/02/2016 n. 211 relativa all’attuazione dei tirocini curricolari nell’Istituzione secondaria di secondo grado e approvazione schemi di Intesa per la promozione dell’alternanza scuola lavoro e convenzione tipo per la realizzazione del tirocinio curricolare ha rafforzato i concetti sopra delineati e ribadito che lo studente non acquista in nessun caso la qualifica giuridica di “lavoratore minorenne”. Si ritiene utile definire comunque gli obblighi relativi all’adozione di tutti i principi di tutela, in quanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 art. 2 sono equiparati ai lavoratori:
- Gli studenti di istituti nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici (limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione);
- I soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento, finalizzati anche a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
La tutela dello studente è in capo al datore di lavoro dell’istituzione scolastica e in occasione dei tirocini curricolari, anche al datore di lavoro dell’azienda ospitante e pertanto le misure di prevenzione e protezione dovranno essere adottate in maniera coordinata tra i due datori di lavoro.
Nella dispensa troverete un riassunto del quadro normativo nazionale e provinciale in materia di alternanza scuola lavoro, l’indicazione dei principali adempimenti a carico dell’Istituzione Scolastica e dell’azienda ospitante ed i compiti delle figure di tutoraggio previste all’interno del percorso di tirocinio.