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Obblighi del datore di lavoro, ecco quali sono

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e quali norme li regolano? 
Il datore di lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività”.

Il datore di lavoro non è solo la figura che si trova al vertice della gerarchia aziendale ma è anche il responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro e partecipa attivamente a un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso una periodica valutazione dei rischi in cui vengono considerati, oltre ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma, anche gli aspetti organizzativi associati allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, infatti, il datore di lavoro è indicato come il principale responsabile della tutela dei lavoratori. Il datore di lavoro ha il compito di far sì che i lavoratori operino in sicurezza negli ambienti di lavoro fornendo adeguanti Dispositivi di Protezione Individuale e una sufficiente formazione per l’utilizzo di macchinari e attrezzature. Inoltre, deve nominare delle figure professionali che lo aiutino in questo scopo e occuparsi anche della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.

Come individuare il datore di lavoro

Il datore di lavoro ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, invece, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione.

Gli obblighi del datore di lavoro ai fini della sicurezza

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro definisce molto bene quali sono gli obblighi del datore di lavoro non delegabili a cui deve adempiere in prima persona e non possono essere delegati a nessun altro all’interno o all’esterno della propria azienda.
I due principali obblighi non delegabili del Datore di lavoro secondo l’art. 17 del D.Lgs. 81/08 sono:

  • La valutazione dei rischi e la redazione del documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  • La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Tra gli obblighi che il datore di lavoro può delegare secondo l’art. 18  del D.Lgs. 81/08 troviamo invece:

  • nominare il medico competente;
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
  • limitare l'accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento;
  • richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  • richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e  immediato;
  • adempiere agli obblighi di informazione e formazione;
  • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del DVR;
  • elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti;
  • comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
  • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti (art. 50);
  • munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;
  • convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
  • aggiornare le misure di prevenzione;
  • comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Gli obblighi del datore di lavoro delegabili

Secondo il D.Lgs. 81/08, art. 16, il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle seguenti condizioni:

  • che risulti da atto scritto recante data certa;
  • che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza;
  • che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo;
  • che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria;
  • che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
     

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro riferito al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La sentenza del 2009

Secondo la Cassazione non basta che il datore di lavoro si attenga soltanto a dare prescrizioni, ma deve provare di aver fatto di tutto per la prevenzione dell'infortunio.

Spetta al datore di lavoro l’onere di provare che sono state adottate tutte le misure idonee a prevenire gli infortuni.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Inail contro la decisione della Corte d’Appello de L’Aquila che aveva negato il risarcimento per l’infortunio subito da un dipendente.
La Corte di Appello aveva giudicato sufficiente che l’azienda dimostrasse di aver adottato una serie di comportamenti doverosi nel rapporto con il dipendente.
Secondo la Cassazione, invece, la questione va analizzata sotto un’altra prospettiva. Non basta che il datore di lavoro si sia attenuto ad alcune prescrizioni, ma è necessario che provi di aver fatto di tutto per evitare l’infortunio.
Nel caso preso in esame, il datore di lavoro non aveva adottato le misure idonee a prevenire l’infortunio, come una adeguata informazione e istruzione antinfortunistica e la predisposizione di un servizio di vigilanza.

Con sentenza del 30 luglio 2009, la Corte d'Appello di L'Aquila riformava la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Chieti e accoglieva l'appello proposto dalla ******* e da C.S., respingendo la domanda dell'INAIL, che agiva in via di regresso, di rifusione dell'onere sostenuto per l'indennizzo dell'infortunio sul lavoro subito da una dipendente.
La decisione discende dall'aver la Corte territoriale escluso in radice la sussistenza della colpa del datore per aver omesso la necessaria istruzione antinfortunistica nonché la rilevanza penale dell'accertata colpa per omissione del dovere di vigilanza antinfortunistica ex art. 2087 c.c., non essendo stata raggiunta la prova positiva dell'omissione di un comportamento doveroso qui dato dall'impedire l'intervento della dipendente sulla macchina in movimento.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l'INAIL affidando l'impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resistono, con controricorso, gli intimati.

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