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RSPP e ASPP: ruolo, compiti e formazione

Il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) costituiscono per il datore di lavoro il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. In questo articolo approfondiremo i loro ruoli, gli obblighi, da chi vengono nominate e il loro rapporto con il datore di lavoro.

RSPP: chi è e cosa fa

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, o RSPP, è una figura professionale disciplinata dall’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 – Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro, designata direttamente dal datore di lavoro, e incaricata della valutazione, la programmazione e il coordinamento di tutte le misure e le attività per la prevenzione dei rischi e la protezione dei lavoratori all’interno delle organizzazioni

L’RSPP non ha potere esecutivo e non prende decisioni al posto del datore di lavoro, ma ha il compito di collaborare con quest’ultimo nell’assolvimento di tutti i suoi obblighi e doveri in merito alla salute dei lavoratori e alla sicurezza sul posto di lavoro. Per fare ciò, l’RSPP deve accentrare su di sé diverse funzioni estremamente importanti e svolgere numerosi compiti. 

In primo luogo, l’RSPP ricopre una funzione manageriale, dal momento che svolge la sua attività non solo in prima persona, ma anche coordinando il Servizio di prevenzione e protezione e lavorando a stretto contatto con il Medico Competente (MC) ed i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

In secondo luogo, una funzione tecnico-professionale, che si esplica nell’attività vera e propria di analisi, individuazione e pianificazione delle corrette misure di prevenzione e protezione. Innanzitutto, l’RSPP dovrà essere dettagliatamente informato dal Datore di lavoro sulle caratteristiche dell’azienda (tipo e funzionamento dei macchinari e dei sistemi produttivi, tipo dei materiali utilizzati, organizzazione del lavoro, ecc.), sui rischi già rilevati, sullo stato di salute dei lavoratori e sulle misure di sicurezza già adottate. Una volta acquisite queste informazioni, l’RSPP collaborerà con il Datore di lavoro ed il Medico Competente nella redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Nel dettaglio, i suoi compiti operativi sono almeno i seguenti:

  • Individuazione dei fattori di rischio e conseguente valutazione dei rischi. 
  • Pianificazione di tutte le misure e le attività per la prevenzione dei rischi e la protezione dei lavoratori tramite la salubrità e la messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro.
  • Elaborazione delle procedure di sicurezza per tutte la attività, i processi produttivi e i reparti aziendali.
  • Elaborazione dei piani di emergenza ed evacuazione.
  • Consultazione costante del RLS e partecipazione periodica alle riunioni dei lavoratori in materia di salute dei lavoratori e sicurezza sul posto di lavoro.
  • Comunicazione esaustiva e costante ai lavoratori in merito alle valutazioni effettuate e alle misure adottate.
  • Organizzazione di programmi formativi per i lavoratori.

 

 

La nomina RSPP

L’RSPP è designato direttamente e unicamente dal datore di lavoro, il quale può scegliere per questo ruolo un componente interno all’azienda (compreso sé stesso) o un componente esterno.
Molto spesso l’assenza di un componente interno in possesso dei requisiti di legge costringe il datore di lavoro a una scelta esterna all’azienda. Tuttavia, non sempre ciò è consentito. La presenza di un RSPP interno, infatti, è obbligatoria nei seguenti casi (art. 31, comma 6, D.Lgs. 81/08):

  • Nelle aziende industriali con più di 200 lavoratori
  • Nelle industrie estrattive con più di 50 lavoratori
  • Nelle centrali termoelettriche;
  • Nelle fabbriche e/o i depositi di esplosivi e munizioni;
  • Nelle cliniche, gli eremi, i ricoveri pubblici e privati con più di 50 lavoratori.

Non va dimenticato, tuttavia, che tanto nel caso in cui il datore di lavoro scelga per questo ruolo un componente interno all’azienda quanto nel caso in cui scelga un componente esterno, la responsabilità in materia di sicurezza è mantenuta dal datore di lavoro stesso, in maniera esclusiva o condivisa con l’RSPP.

 

La formazione RSPP

Per svolgere il ruolo di RSPP è necessario possedere i requisiti elencati nell’articolo 32 del D.Lgs. 81/08.
Tra questi, i principali sono: 

  • Diploma di istruzione secondaria superiore – o certificata esperienza di almeno sei mesi nell’ambito della prevenzione e della protezione
  • Un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento e idoneità alle funzioni, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. 
  • Un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi formativi di aggiornamento.

I corsi di formazione si compongono di 3 moduli: 
A.    Corso base di 28 ore dedicato alla conoscenza generica del ruolo.
B.    Corso specialistico, con una parte di 48 ore comune a tutti i settori produttivi e una parte, facoltativa, dedicata a un settore specifico (agricoltura e pesca, cave e costruzioni, sanità residenziale, chimico-petrolchimico)
C.    Corso manageriale di 24 ore dedicato alle competenze gestionali e relazionali.

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