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Sicurezza nei cantieri, la normativa

In questo articolo puoi consultare in modo pratico le norme per la sicurezza nei cantieri, nonché la formazione ed i corsi per chi opera all’interno dei cantieri edili. 

Obblighi committente e responsabile dei lavori

Obblighi committente e responsabile dei lavori sono prevalentemente concentrati nell’art. 90 del D.Lgs 81/2008

Art. 90.  Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

  1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera,  si  attiene  ai  principi  e  alle misure generali  di  tutela  di  cui  all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare  i  vari  lavori  o  fasi  di  lavoro  che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
    1-bis.  Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
  2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 
  3. Nei cantieri in  cui  è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche  non  contemporanea, il committente, anche nei casi  di  coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,     contestualmente    all'affidamento    dell'incarico    di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
  4. Nei  cantieri  in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici,   anche   non   contemporanea,   il  committente  o  il responsabile  dei  lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il   coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori,  in  possesso  dei requisiti di cui all'articolo 98.
  5. La  disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui,  dopo  l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
  6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo  98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore
    per l'esecuzione dei lavori.
  7. Il  committente  o  il  responsabile dei lavori comunica alle imprese  affidatarie,  alle  imprese  esecutrici  e  ai  lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del  coordinatore  per  l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
  8. Il  committente  o  il  responsabile  dei lavori ha facoltà di sostituire  in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo  98,  i  soggetti  designati in
    attuazione dei commi 3 e 4. 
  9. Il  committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento  dei  lavori  ad  un'unica  impresa o ad un lavoratore autonomo:
        a)  verifica  l'idoneità  tecnico-professionale  delle imprese affidatarie,  delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione  alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui  all'allegato  XVII.  Nei  cantieri  la cui entità presunta è inferiore  a  200  uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari  di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che  precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle  imprese  e  dei  lavoratori  autonomi  del  certificato di iscrizione  alla  Camera  di commercio, industria e artigianato e del documento   unico   di   regolarità   contributiva,   corredato   da autocertificazione  in  ordine  al  possesso  degli  altri  requisiti previsti dall'allegato XVII;
        b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio  annuo,  distinto  per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce   dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della previdenza   sociale  (INPS),  all'Istituto  nazionale  assicurazione infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  alle  casse  edili,  nonché una dichiarazione   relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle organizzazioni   sindacali   comparativamente  più  rappresentative, applicato  ai  lavoratori  dipendenti.  Nei cantieri la cui entità presunta  è  inferiore  a  200  uomini-giorno  e  i  cui  lavori non comportano  rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di  cui  al  periodo  che  precede  si considera soddisfatto mediante presentazione   da   parte  delle  imprese  del  documento  unico  di regolarità    contributiva,   fatto   salvo   quanto   previsto dall'articolo  16-bis,  comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, e  dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
     c)  trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei  lavori  oggetto  del  permesso  di costruire o della denuncia di inizio   attività,   copia   della   notifica   preliminare  di  cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese  e  dei  lavoratori  autonomi,  fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo  16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e  una  dichiarazione  attestante  l'avvenuta  verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).  
  10. In  assenza  del  piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo  100  o  del  fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera  b),  quando  previsti,  oppure in assenza di notifica di cui all'articolo  99,  quando  prevista (oppure in assenza del documento unico  di  regolarità  contributiva  delle  imprese o dei lavoratori autonomi),  è  sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
  11. La  disposizione  di  cui  al comma 3 non si applica ai lavori privati  non  soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le  funzioni  del  coordinatore  per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

 

La formazione ed i corsi per chi opera all’interno dei cantieri edili

Nei cantieri di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/2008 la formazione che viene richiesta ai lavoratori, a seconda dell’attività svolta da ciascuna impresa esecutrice è la seguente.

Formazione che fa riferimento a specifici decreti, tipicamente richiesta per chi opera in cantiere

Formazione generale

Specifica RISCHIO ALTO

Preposti

Dirigenti

ACCORDO 221/CSR 21.12.2011

 

Abilitazione all’uso di macchine e attrezzature

ACCORDO 53/CSR 22.02.2012

 

Antincendio

D.M. 2 settembre 2021

Primo soccorso

DPR 388/03

Segnaletica stradale

D.M. 1 MARZO 2013
22 gennaio 2019

PES / PAV

 

CEI 11-27 / CEI EN 50110

PONTEGGI

 

ART. 136 D.LGS.81/2008

 

LAVORO SU FUNI

 

ART. 116 D.LGS.81/2008

 

SPAZI CONFINATI

 

DPR 177/2001

 

DPI di 3 categoria

D.Lgs. 81/2008

Amianto

Art. 258 D.Lgs. 81/2008

DPR 8 agosto 1994

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113

 

La formazione per chi opera all’interno dei cantieri edili deve essere attestata da parte del Datore di Lavoro e verificata da parte del CSE, laddove nominato.

Attestare la formazione dei lavoratori è un contenuto minimo del POS, richiamato nell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, paragrafo 3.2.1 capoverso l. Pertanto il CSE può esigere la trasmissione da parte delle imprese degli attestati che dimostrino l’avvenuta formazione richiesta per ciascuna lavorazione svolta in cantiere. 

I lavoratori devono partecipare agli aggiornamenti periodici della formazione, laddove previsti da norma (es. eccezione per la formazione generale che costituisce un credito permanente), pena l’impossibilità di accedere al cantiere per assenza dei requisiti formativi richiesti.

Per mancata formazione dei lavoratori, a seconda del decreto normativo di riferimento, possono essere previste delle sanzioni penali. Il primo responsabile è il datore di lavoro, che rischia sanzioni qualora non organizzi un corso circa la sicurezza sul lavoro. Anche il lavoratore è responsabile della propria formazione: la sanzione è prevista se dovesse rifiutarsi di seguire le lezioni e conseguire le abilitazioni richieste.

Per i lavoratori autonomi sono previste alcune esenzioni. In cantiere non sono tenuti al possesso di formazione generale e specifica, prettamente dedicata ai lavoratori dipendenti, mentre devono frequentare corsi esattamente come i lavoratori dipendenti (e secondo le stesse norme) per:

  • Uso di macchine e attrezzature da accordo stato regioni 53/CSR 22.02.2012
  • Formazione per accesso a spazi confinati

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