Sicurezza nei cantieri, la normativa
In questo articolo puoi consultare in modo pratico le norme per la sicurezza nei cantieri, nonché la formazione ed i corsi per chi opera all’interno dei cantieri edili.
Obblighi committente e responsabile dei lavori
Obblighi committente e responsabile dei lavori sono prevalentemente concentrati nell’art. 90 del D.Lgs 81/2008
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. - Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
- La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
- Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore
per l'esecuzione dei lavori. - Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
- Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in
attuazione dei commi 3 e 4. - Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). - In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista (oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi), è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
- La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
La formazione ed i corsi per chi opera all’interno dei cantieri edili
Nei cantieri di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/2008 la formazione che viene richiesta ai lavoratori, a seconda dell’attività svolta da ciascuna impresa esecutrice è la seguente.
Formazione che fa riferimento a specifici decreti, tipicamente richiesta per chi opera in cantiere
Formazione generale Specifica RISCHIO ALTO Preposti Dirigenti |
ACCORDO 221/CSR 21.12.2011
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Abilitazione all’uso di macchine e attrezzature |
ACCORDO 53/CSR 22.02.2012
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Antincendio |
D.M. 2 settembre 2021 |
Primo soccorso |
DPR 388/03 |
Segnaletica stradale |
D.M. 1 MARZO 2013 |
PES / PAV
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CEI 11-27 / CEI EN 50110 |
PONTEGGI
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ART. 136 D.LGS.81/2008
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LAVORO SU FUNI
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ART. 116 D.LGS.81/2008
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SPAZI CONFINATI
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DPR 177/2001
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DPI di 3 categoria |
D.Lgs. 81/2008 |
Amianto |
Art. 258 D.Lgs. 81/2008 DPR 8 agosto 1994 DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113 |
La formazione per chi opera all’interno dei cantieri edili deve essere attestata da parte del Datore di Lavoro e verificata da parte del CSE, laddove nominato.
Attestare la formazione dei lavoratori è un contenuto minimo del POS, richiamato nell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, paragrafo 3.2.1 capoverso l. Pertanto il CSE può esigere la trasmissione da parte delle imprese degli attestati che dimostrino l’avvenuta formazione richiesta per ciascuna lavorazione svolta in cantiere.
I lavoratori devono partecipare agli aggiornamenti periodici della formazione, laddove previsti da norma (es. eccezione per la formazione generale che costituisce un credito permanente), pena l’impossibilità di accedere al cantiere per assenza dei requisiti formativi richiesti.
Per mancata formazione dei lavoratori, a seconda del decreto normativo di riferimento, possono essere previste delle sanzioni penali. Il primo responsabile è il datore di lavoro, che rischia sanzioni qualora non organizzi un corso circa la sicurezza sul lavoro. Anche il lavoratore è responsabile della propria formazione: la sanzione è prevista se dovesse rifiutarsi di seguire le lezioni e conseguire le abilitazioni richieste.
Per i lavoratori autonomi sono previste alcune esenzioni. In cantiere non sono tenuti al possesso di formazione generale e specifica, prettamente dedicata ai lavoratori dipendenti, mentre devono frequentare corsi esattamente come i lavoratori dipendenti (e secondo le stesse norme) per:
- Uso di macchine e attrezzature da accordo stato regioni 53/CSR 22.02.2012
- Formazione per accesso a spazi confinati
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